martedì 5 ottobre 2010

La malattia dei collaboratori e assimilati

I collaboratori a progetto e i collaboratori coordinati e continuativi hanno diritto all’indennità di malattia da parte dell’Inps alle seguenti condizioni:
- non devono essere titolari di pensione,
- non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- non devono avere redditi superiori a 64.054,90 euro (anno 2010).
I certificati medici di malattia vanno inviati all’Inps e al committente entro due giorni dall’inizio della malattia.
La domanda per il pagamento delle indennità va presentata direttamente all’Inps.
L’indennità Inps per malattia va da 10,10 a 20,20 euro giornalieri a seconda del numero di mesi in cui ci sono stati versamenti contributivi all’Inps nei 12 mesi precedenti la malattia (minimo 3 mesi, altrimenti l’indennità Inps per malattia non spetta) e viene corrisposta per un massimo di 61 giorni l’anno.
L’indennità Inps per malattia è raddoppiata in caso di ricovero ospedaliero (per un massimo di 180 giorni l’anno).
Il collaboratore è tenuto al rispetto delle fasce orarie di reperibilità per le visite di controllo.

La malattia dei figli

In caso di malattia di un figlio di età inferiore a 8 anni, i genitori lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro, in alternativa tra di loro.
Il diritto è riconosciuto senza limiti per i primi 3 anni di vita del figlio, mentre è limitato a 5 giorni all’anno per ogni genitore dopo tale età.
E’ necessario presentare all’azienda un certificato medico giustificativo dell’assenza che va comunque preavvisata.
Durante l’assenza per malattia del figlio non si ha diritto ad alcuna retribuzione, né da parte dell’azienda, né da parte dell’Inps.
Alcuni genitori quindi preferiscono usufruire di brevi periodi di congedo parentale, invece delle assenze previste per malattia del figlio.
Comunque durante le assenze per malattia del figlio è prevista la copertura contributiva da parte dell’Inps.

L’integrazione all’indennità Inps per malattia da parte del datore

I contratti collettivi prevedono che le aziende diano una retribuzione parziale o totale ai lavoratori durante il periodo di malattia.
Nei casi in cui l’Inps non corrisponde l’indennità, l’azienda provvede direttamente al pagamento sulla busta paga di quanto previsto dal contratto collettivo che si applica in quell’azienda.
Negli altri casi, l’Inps fornisce già una parte di retribuzione al lavoratore e quindi l’azienda deve integrare quanto già dato dall’Inps, secondo quanto previsto dal contratto collettivo.
A volte la retribuzione per malattia appare più bassa di quanto previsto dai contratti collettivi, questo può dipendere dai seguenti fattori:
- la retribuzione per malattia è priva della parte di retribuzione detta “variabile” e connessa all’effettiva prestazione lavorativa (ad esempio straordinari, indennità per lavoro notturno, a turni ecc.);
- l’indennità Inps non è soggetta a trattenute contributive e quindi la retribuzione prevista dal contratto collettivo viene garantita dalla somma di quanto erogato dall’azienda, dall’Inps e dal risparmio contributivo realizzato (questo concetto viene detto “lordizzazione”);
- il contratto collettivo può non prevedere alcuna integrazione per il periodo di carenza nelle malattie di breve durata (solitamente inferiori a 7 giorni).

L’indennità Inps per la malattia: calcolo dell’importo

L’indennità Inps per malattia è pari ad una percentuale della retribuzione media giornaliera del mese precedente all’inizio della malattia.
Più nello specifico la percentuale è la seguente:
- 0% per i primi tre giorni di malattia (è la cosiddetta carenza Inps)
- 50% dal quarto al ventesimo giorno di malattia
- 66,67% oltre il ventesimo giorno di malattia
La percentuale è dell’80% dal quarto giorno in poi per i dipendenti da pubblici esercizi.
L’indennità viene ridotta ai 2/5 in caso di ricovero ospedaliero.
E’ importante tenere presente che la retribuzione media giornaliera considerata dall’Inps comprende anche una quota per le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) e quindi è più alta della retribuzione normale.
Non tutte le giornate sono utili ai fini del calcolo dell’indennità Inps per malattia ma vanno escluse le seguenti:
- le festività che cadono di domenica per gli impiegati;
- le domeniche e le festività per gli operai.
Tutte le altre giornate sono utili per il calcolo dell’indennità Inps anche se sono giornate non lavorative (ad esempio il sabato per chi lavora dal lunedì al venerdì).
L’Inps indennizza però un massimo di 180 giorni di malattia all’anno.
Il pagamento dell’indennità Inps per malattia è anticipato dall’azienda al lavoratore per conto dell’Inps e quindi figura sulla busta paga del lavoratore.

L’indennità Inps per la malattia: a chi spetta

L’Inps corrisponde un’indennità economica di malattia ad alcune categorie di lavoratori dipendenti, ma non a tutti.
Infatti sono esclusi dall’indennità Inps per malattia le seguenti categorie: dirigenti, impiegati dell'industria, quadri dell’industria e artigianato, portieri, lavoratori domestici (colf, badanti), pubblici dipendenti di aziende non privatizzate.
Per gli operai agricoli ed i lavoratori dello spettacolo l’indennità Inps spetta se hanno maturato un certo numero di giornate di contribuzione l’anno precedente (51 per gli agricoli, 100 per lo spettacolo).

Ferie e malattia

In generale la malattia interrompe le ferie. Il lavoratore deve comunque tornare al lavoro alla data stabilita prima delle ferie (a meno che non sia ancora malato, ovviamente) e non può prolungare di sua iniziativa il periodo di assenza stabilito.
I giorni di ferie non usufruiti a causa della malattia rimangono disponibili per il dipendente in futuro.
Solitamente durante le ferie il lavoratore si trova in un domicilio diverso da quello abituale, quindi deve segnalare all’azienda e all’Inps l’indirizzo esatto a cui si trova per consentire il controllo (visita “fiscale”) e non incorrere nelle sanzioni per assenza alla visita di controllo.
E’ decisamente complicata la situazione di chi si ammala durante le ferie all’estero: infatti i certificati medici vanno tradotti in Italiano (nei paesi al di fuori dall’Unione Europea) e legalizzati secondo le procedure previste dal diritto internazionale (direttamente tramite l’istituzione sanitaria estera per i paesi dell’Unione Europea, oppure secondo la convenzione de L’Aja per gli stati extra Unione Europea che vi aderiscono o con una procedura più complessa per gli altri stati).
La documentazione va poi inviata all’ambasciata Italiana nello stato estero extracomunitario in cui ci si trova.
In difetto di tale procedura la malattia non viene riconosciuta.
E’ possibile, data la complicazione della procedura, non rispettare precisamente i termini per l’invio dei certificati.

La durata dell’assenza per malattia

I contratti collettivi prevedono la durata massima dell’assenza per malattia.
Tale durata è detta periodo di comporto e l’azienda non può licenziare il dipendente durante tale periodo.
Al termine del comporto alcuni contratti collettivi prevedono la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita.
Al termine del periodo di comporto o di quello, eventuale, di aspettativa non retribuita, l’azienda può licenziare il lavoratore.

L’assenza alla visita di controllo per malattia

Dal punto di vista dell’Inps l’assenza alla visita di controllo comporta la perdita dell’indennità di malattia Inps per i seguenti periodi:
- per un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio della malattia, per la prima assenza alla visita di controllo;
- per il 50% dell'indennità Inps nel restante periodo di malattia per la seconda assenza alla visita di controllo;
- per il 100% dell'indennità dalla data della terza assenza alla visita di controllo.
Il lavoratore è anche tenuto a presentarsi ad una nuova visita di controllo presso l’Inps.
Più grave l’assenza alla visita di controllo dal punto di vista dell’azienda: infatti si tratta di un’assenza ingiustificata dal lavoro che comporta una possibile sanzione disciplinare che può arrivare fino al licenziamento, oltre ovviamente alla perdita di retribuzione per il periodo di assenza ingiustificata.

Le fasce di reperibilità nella malattia (visite fiscali)

L’azienda e l’Inps possono controllare che il lavoratore sia realmente malato e non stia simulando una malattia inesistente.
Si tratta delle visite di controllo, impropriamente dette visite fiscali (non hanno nulla a che fare con il fisco) in cui un medico si reca al domicilio del dipendente per verificare la malattia.
L’azienda può richiedere la visita di controllo (visita “fiscale”) ma non può inviare un medico di propria fiducia e deve obbligatoriamente rivolgersi all’Inps.
L’inps controlla comunque a campione tutti i lavoratori malati.
Per consentire il controllo il lavoratore è obbligato a rimanere presso il proprio domicilio tutti i giorni (compresi domenica e festivi) durante gli orari delle fasce di reperibilità:
- dalle 10 alle 12
- dalle 17 alle 19
Per i lavoratori pubblici le fasce di reperibilità vanno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 (cosiddetto decreto Brunetta).
La reperibilità è esclusa per i lavoratori ricoverati in una struttura ospedaliera.
Non esistono diagnosi che possono esonerare il lavoratore ammalato dal rispetto delle fasce di reperibilità.
L’assenza alla visita di controllo è stata ammessa da alcune sentenze della giurisprudenza nei soli casi di:
- necessità di sottoporsi a visite mediche urgenti o specialistiche che non possono assolutamente essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
- gravi motivi personali o familiari;
- cause di forza maggiore.
In questi casi il lavoratore è comunque e sempre considerato assente alla visita di controllo e deve affrontare un procedimento amministrativo o addirittura un processo civile per dimostrare di aver ragione.
Per i soli lavoratori pubblici (secondo il cosiddetto decreto Brunetta) l’assenza alla visita di controllo è ammessa nei casi di:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
- visita fiscale già effettuata per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Se il lavoratore cambia domicilio deve comunicarlo per tempo all’azienda e all’Inps in modo da consentire l’effettuazione dei controlli ed evitare le sanzioni per assenza alla visita di controllo.
Il controllo può essere effettuato più volte durante la stessa malattia e anche per più giorni consecutivi.

Il certificato medico di malattia

Il medico compila il certificato Inps di malattia al momento della visita medica, indicando la diagnosi (cioè il tipo di malattia) e la prognosi (cioè la durata prevista della malattia).
E’ importante farsi visitare dal medico il giorno stesso in cui ci si ammala o, al massimo il giorno successivo, altrimenti possono scattare le sanzioni per ritardata certificazione.
Il medico dovrebbe inserire i dati del certificato sul sistema on-line dell’Inps che è in grado di acquisire il certificato di malattia e l’attestazione di malattia (cioè il certificato privo di diagnosi) che viene inviata al datore di lavoro. In tal caso il lavoratore non deve fare nient’altro.
Se questo non avviene, il lavoratore è tenuto ad inviare il certificato di malattia all’Inps (presentandolo presso una sede Inps o con raccomandata) e l’attestazione di malattia all’azienda entro due giorni dalla data del certificato medico.
Fanno eccezione i certificati di ricovero ospedaliero che possono essere trasmessi anche oltre i due giorni.

L’assenza per malattia

I lavoratori dipendenti (anche con contratto precario) devono assentarsi dal lavoro in caso di malattia riconosciuta e certificata da un medico.
La malattia è considerata tale ai fini lavorativi se impedisce il normale svolgimento delle mansioni del lavoratore.
La malattia è riconosciuta tale solo in seguito a certificato medico, non sono ammesse autodiagnosi o autocertificazioni.
Non è possibile rientrare al lavoro prima del termine della prognosi indicata dal medico, a meno di non farsi rilasciare un nuovo certificato medico di avvenuta guarigione.
Il lavoratore è obbligato a comunicare immediatamente l’assenza per malattia all’azienda, anche prima di aver ottenuto il certificato medico, per non incorrere in una sanzione per assenza ingiustificata.
Oltre alle malattie comuni vi sono numerosi altri casi particolari di malattie riconosciute dall’Inps (sempre e comunque in seguito a certificato medico) tra cui segnaliamo: le cure termali (a certe condizioni terapeutiche stabilite dall’Inps), l’emodialisi, le trasfusioni conseguenti al morbo di Cooley, le donazioni di midollo osseo e altre cellule, la chirurgia estetica per scopi terapeutici, le cure per le tossico dipendenze ed alcool dipendenze, l’aborto avvenuto entro 180 giorni dal concepimento (dopo tale termine si considera comunque maternità), la procreazione assistita.