martedì 5 ottobre 2010

L’assenza per malattia

I lavoratori dipendenti (anche con contratto precario) devono assentarsi dal lavoro in caso di malattia riconosciuta e certificata da un medico.
La malattia è considerata tale ai fini lavorativi se impedisce il normale svolgimento delle mansioni del lavoratore.
La malattia è riconosciuta tale solo in seguito a certificato medico, non sono ammesse autodiagnosi o autocertificazioni.
Non è possibile rientrare al lavoro prima del termine della prognosi indicata dal medico, a meno di non farsi rilasciare un nuovo certificato medico di avvenuta guarigione.
Il lavoratore è obbligato a comunicare immediatamente l’assenza per malattia all’azienda, anche prima di aver ottenuto il certificato medico, per non incorrere in una sanzione per assenza ingiustificata.
Oltre alle malattie comuni vi sono numerosi altri casi particolari di malattie riconosciute dall’Inps (sempre e comunque in seguito a certificato medico) tra cui segnaliamo: le cure termali (a certe condizioni terapeutiche stabilite dall’Inps), l’emodialisi, le trasfusioni conseguenti al morbo di Cooley, le donazioni di midollo osseo e altre cellule, la chirurgia estetica per scopi terapeutici, le cure per le tossico dipendenze ed alcool dipendenze, l’aborto avvenuto entro 180 giorni dal concepimento (dopo tale termine si considera comunque maternità), la procreazione assistita.

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