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martedì 5 ottobre 2010

L’assenza alla visita di controllo per malattia

Dal punto di vista dell’Inps l’assenza alla visita di controllo comporta la perdita dell’indennità di malattia Inps per i seguenti periodi:
- per un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio della malattia, per la prima assenza alla visita di controllo;
- per il 50% dell'indennità Inps nel restante periodo di malattia per la seconda assenza alla visita di controllo;
- per il 100% dell'indennità dalla data della terza assenza alla visita di controllo.
Il lavoratore è anche tenuto a presentarsi ad una nuova visita di controllo presso l’Inps.
Più grave l’assenza alla visita di controllo dal punto di vista dell’azienda: infatti si tratta di un’assenza ingiustificata dal lavoro che comporta una possibile sanzione disciplinare che può arrivare fino al licenziamento, oltre ovviamente alla perdita di retribuzione per il periodo di assenza ingiustificata.

Le fasce di reperibilità nella malattia (visite fiscali)

L’azienda e l’Inps possono controllare che il lavoratore sia realmente malato e non stia simulando una malattia inesistente.
Si tratta delle visite di controllo, impropriamente dette visite fiscali (non hanno nulla a che fare con il fisco) in cui un medico si reca al domicilio del dipendente per verificare la malattia.
L’azienda può richiedere la visita di controllo (visita “fiscale”) ma non può inviare un medico di propria fiducia e deve obbligatoriamente rivolgersi all’Inps.
L’inps controlla comunque a campione tutti i lavoratori malati.
Per consentire il controllo il lavoratore è obbligato a rimanere presso il proprio domicilio tutti i giorni (compresi domenica e festivi) durante gli orari delle fasce di reperibilità:
- dalle 10 alle 12
- dalle 17 alle 19
Per i lavoratori pubblici le fasce di reperibilità vanno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 (cosiddetto decreto Brunetta).
La reperibilità è esclusa per i lavoratori ricoverati in una struttura ospedaliera.
Non esistono diagnosi che possono esonerare il lavoratore ammalato dal rispetto delle fasce di reperibilità.
L’assenza alla visita di controllo è stata ammessa da alcune sentenze della giurisprudenza nei soli casi di:
- necessità di sottoporsi a visite mediche urgenti o specialistiche che non possono assolutamente essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
- gravi motivi personali o familiari;
- cause di forza maggiore.
In questi casi il lavoratore è comunque e sempre considerato assente alla visita di controllo e deve affrontare un procedimento amministrativo o addirittura un processo civile per dimostrare di aver ragione.
Per i soli lavoratori pubblici (secondo il cosiddetto decreto Brunetta) l’assenza alla visita di controllo è ammessa nei casi di:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
- visita fiscale già effettuata per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Se il lavoratore cambia domicilio deve comunicarlo per tempo all’azienda e all’Inps in modo da consentire l’effettuazione dei controlli ed evitare le sanzioni per assenza alla visita di controllo.
Il controllo può essere effettuato più volte durante la stessa malattia e anche per più giorni consecutivi.