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martedì 5 ottobre 2010

L’integrazione all’indennità Inps per malattia da parte del datore

I contratti collettivi prevedono che le aziende diano una retribuzione parziale o totale ai lavoratori durante il periodo di malattia.
Nei casi in cui l’Inps non corrisponde l’indennità, l’azienda provvede direttamente al pagamento sulla busta paga di quanto previsto dal contratto collettivo che si applica in quell’azienda.
Negli altri casi, l’Inps fornisce già una parte di retribuzione al lavoratore e quindi l’azienda deve integrare quanto già dato dall’Inps, secondo quanto previsto dal contratto collettivo.
A volte la retribuzione per malattia appare più bassa di quanto previsto dai contratti collettivi, questo può dipendere dai seguenti fattori:
- la retribuzione per malattia è priva della parte di retribuzione detta “variabile” e connessa all’effettiva prestazione lavorativa (ad esempio straordinari, indennità per lavoro notturno, a turni ecc.);
- l’indennità Inps non è soggetta a trattenute contributive e quindi la retribuzione prevista dal contratto collettivo viene garantita dalla somma di quanto erogato dall’azienda, dall’Inps e dal risparmio contributivo realizzato (questo concetto viene detto “lordizzazione”);
- il contratto collettivo può non prevedere alcuna integrazione per il periodo di carenza nelle malattie di breve durata (solitamente inferiori a 7 giorni).

La durata dell’assenza per malattia

I contratti collettivi prevedono la durata massima dell’assenza per malattia.
Tale durata è detta periodo di comporto e l’azienda non può licenziare il dipendente durante tale periodo.
Al termine del comporto alcuni contratti collettivi prevedono la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita.
Al termine del periodo di comporto o di quello, eventuale, di aspettativa non retribuita, l’azienda può licenziare il lavoratore.

mercoledì 13 gennaio 2010

Sciopero e tredicesima mensilità

La tredicesima mensilità non spetta per i periodi di sciopero.
Viene quindi applicata alla tredicesima mensilità una trattenuta proporzionata alle ore di assenza per sciopero.

Maternità e tredicesima mensilità

E’ necessario distinguere tra loro i vari casi di assenza per maternità.
1) Congedo di maternità o paternità (la vecchia astensione obbligatoria): in generale, la tredicesima mensilità non è influenzata dal congedo di maternità.
Quindi il lavoratore dipendente in congedo di maternità o paternità ha diritto all’intero importo della tredicesima mensilità a fine anno.
Il contratto collettivo (in pochi casi) può prevedere un trattamento diverso e, quindi, una trattenuta parziale della tredicesima mensilità.
- Congedo parentale (la vecchia astensione facoltativa): la tredicesima mensilità non spetta per i periodi di congedo parentale.
Vengono quindi trattenuti dalla tredicesima mensilità tanti dodicesimi quanti sono i mesi di assenza.
- Riposi giornalieri (il vecchio allattamento): la tredicesima mensilità non è influenzata dai riposi giornalieri.
Quindi il lavoratore dipendente che usufruisce di riposi giornalieri ha diritto all’intero importo della tredicesima mensilità.
- Malattia del figlio: la tredicesima mensilità non spetta per i periodi di assenza per malattia del figlio.
Viene quindi applicata alla tredicesima mensilità una trattenuta proporzionata ai giorni di assenza.

Infortunio e tredicesima mensilità

In generale, la tredicesima mensilità non è influenzata dall’infortunio.
Quindi il lavoratore dipendente infortunato ha diritto all’intero importo della tredicesima mensilità a fine anno.
Il contratto collettivo (in pochi casi) può prevedere un trattamento diverso e, quindi, una piccola trattenuta, specialmente per i primi tre giorni di infortunio (carenza).

Malattia e tredicesima mensilità

In generale, la tredicesima mensilità non è influenzata dalla malattia.
Quindi il lavoratore dipendente in malattia ha diritto all’intero importo della tredicesima mensilità a fine anno.
Il contratto collettivo (in pochi casi) può prevedere un trattamento diverso e, quindi, una piccola trattenuta, specialmente per i primi tre giorni di malattia (carenza).

Ferie e tredicesima mensilità

La tredicesima mensilità non è influenzata dalle ferie.
Quindi il lavoratore dipendente in ferie ha diritto all’intero importo della tredicesima mensilità a fine anno.

Pagamento della tredicesima mensilità

Per i lavoratori dipendenti che rimangono in azienda fino al 31 dicembre, la tredicesima mensilità viene pagata nel mese di dicembre, entro la scadenza prevista da ogni singolo contratto collettivo.
Per i lavoratori che terminano il contratto di lavoro prima della fine dell’anno, la tredicesima mensilità viene pagata sull’ultima busta paga, insieme alle altre somme che vengono date al termine del rapporto di lavoro (ferie e permessi residui, eventuale quattordicesima mensilità).

Lavoratori precari, neoassunti, licenziati e tredicesima mensilità

I lavoratori dipendenti con rapporti di lavoro precario o atipico hanno comunque diritto alla tredicesima mensilità, secondo le regole descritte più avanti.
I lavoratori con contratto di lavoro non dipendente (collaboratori a progetto o meno, collaboratori occasionali, amministratori, lavoratori autonomi, “partite iva”, associati in partecipazione, voucher, stagisti, tirocinanti e praticanti, lavoratori in nero ecc.) non hanno diritto alla tredicesima mensilità.
I lavoratori dipendenti (precari o meno) assunti o cessati nel corso dell’anno per qualunque motivo hanno diritto a percepire 1/12 di tredicesima mensilità lorda per ogni mese intero lavorato.
Ad esempio un lavoratore assunto il 1° luglio che lavora fino a fine anno ha diritto a 6/12 di tredicesima mensilità, un dodicesimo per ognuno dei 6 mesi lavorati.
E’ più complicato il calcolo dei mesi parzialmente lavorati.
Infatti in questo caso ogni contratto collettivo prevede norme di calcolo diverse per stabilire se il mese lavorato solo in parte dà diritto ad 1/12 di tredicesima mensilità o meno.
Una regola molto diffusa, ma non generale prevede il pagamento di 1/12 di tredicesima mensilità a tutti coloro che siano stati in azienda per almeno 15 giorni nel mese.
Il contratto collettivo può però stabilire una norma diversa da questa.

Calcolo della tredicesima mensilità netta (Inps e Irpef)

Per passare dalla tredicesima lorda a quella netta bisogna togliere i contributi e l’Irpef.
Alla tredicesima mensilità si applicano i contributi Inps come su tutte le altre mensilità, quindi non ci sono norme particolari in questo caso.
Gli altri contributi minori, invece possono essere trattenuti dalla tredicesima mensilità o meno a seconda delle specifiche normative dei vari enti.
Per quanto riguarda l’Irpef, la trattenuta effettuata è basata come sempre sul reddito complessivo del lavoratore nel corso dell’anno.
Tuttavia, mentre sulle mensilità normali tale trattenuta Irepf è ridotta dall’applicazione delle detrazioni d’imposta; sulla tredicesima mensilità non si applicano tali detrazioni e quindi la trattenuta Irpef è decisamente più rilevante.
E’ per questo che solitamente l’importo netto della tredicesima mensilità è più basso di quello di una mensilità normale.
Infine, sulla tredicesima mensilità non vengono trattenute l’addizionale regionale all’Irpef e l’addizionale comunale all’Irpef.

Calcolo della tredicesima mensilità lorda

Per i lavoratori dipendenti in servizio tutto l’anno (da gennaio a dicembre), la tredicesima mensilità è pari a una normale mensilità di retribuzione.
Attenzione però, stiamo parlando dello stipendio contrattuale, cioè quello che viene indicato nella parte alta della busta paga.
Vengono esclusi tutti quegli elementi e indennità che dipendono dal lavoro effettivamente svolto nel mese.
Quindi dal calcolo della tredicesima mensilità vengono escluse tutte le indennità per lavoro notturno, a turni e simili, le indennità di trasferta, di trasporto, di cassa, di mensa, i buoni pasto e simili, lo straordinario di ogni tipo.
Pertanto la retribuzione lorda per la tredicesima mensilità può essere più bassa di quella normale.
Stesse regole nel caso di lavoratori part-time.
E’ diverso invece il caso di lavoratori dipendenti assunti o licenziati nel corso dell’anno, così come il caso di lavoratori che si siano assentati dal lavoro durante l’anno. (vedi)
Il contratto collettivo può ovviamente stabilire norme diverse da quelle generali qui esposte.