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lunedì 1 dicembre 2014
Bonus Renzi "80 euro" in busta paga: come si calcola?
Il cosiddetto bonus Renzi di "80 euro" in busta paga non è di 80 euro mensili come potrebbe far pensare il nome ma è pari a:
- 640 euro annui per chi ha un reddito complessivo annuo (escluso il reddito della prima casa) inferiore a 24.000 euro
- 640*(26.000-RU)/2.000 per chi ha un reddito complessivo annuo (escluso il reddito della prima casa) compreso tra 24.000 e 26.000 euro (indicato con RU nella formula di calcolo)
- zero per chi ha un reddito superiore
- zero per gli incapienti (vedi). La stranezza di questa norma è però che l'incapienza va verificata solo prendendo le detrazioni per lavoro dipendente (vedi) ed escludendo dal calcolo quelle per carichi di famiglia (vedi).
Inoltre per chi ha contratti di lavoro di durata inferiore all'anno, non spetta tutta la cifra annuale ma una cifra più bassa in porporzione ai giorni di calendario di durata del contratto.
In nessun caso quindi il bonus è di 80 euro al mese e per una buona fetta di lavoratori il bonus Renzi non c'è proprio.
Il nome di "bonus degli 80 euro in busta paga" deriva dal fatto che per il 2014 il bonus è stato erogato a partire da maggio quindi in sole 8 buste paga anzichè 12.
(Post modificato il 10/12/2014)
Bonus Renzi "80 euro" in busta paga: a chi spetta?
La condizione per usufruire del bonus "80 euro" è quella di avere un reddito annuo complessivo inferiore a 26.000 euro (in questo reddito non deve essere incluso quello della prima casa).
Il bonus dei cosiddetti "80 euro" non spetta ai lavoratori a basso reddito, cosiddetti incapienti (vedi) in quanto questi sono già esclusi dal pagamento dell'Irpef.
. La stranezza di questa norma è però che l'incapienza va verificata solo prendendo le detrazioni per lavoro dipendente (vedi) ed escludendo dal calcolo quelle per carichi di famiglia (vedi). Il cosiddetto bonus Renzi di "80 euro"viene riconosciuto automaticamente in busta paga dal datore di lavoro, senza necessità di una richiesta da parte del lavoratore.
Al contrario il lavoratore che non vuole usufruire del bonus dei cosiddetti "80 euro" in busta paga deve comunicarlo per iscritto al proprio datore di lavoro; questo potrebbe succedere ad esempio per i lavoratori che hanno altri redditi oltre a quelli erogati in busta paga che fanno superare il limite massimo per l'applicazione del bonus dei cosiddetti "80 euro".
Calcolo delle detrazioni d’imposta (Irpef) per figli a carico
A questo reddito complessivo va sottratto il reddito dell’abitazione principale che si può ricavare dalla dichiarazione dei redditi.
A questo punto si ha il reddito utile per il calcolo delle detrazioni d’imposta Irpef per figli a carico che chiameremo RU.
Bisogna ora stabilire la detrazione teorica (DT) spettante. Tale detrazione teorica (DT) è pari a 950 euro per ogni figlio a carico che vanno aumentate di 270 euro se il figlio è minore di 3 anni, di 400 euro se il figlio è disabile (art. 3 L. 104/1992), di 200 euro se ci sono almeno 4 figli a carico del genitore (queste maggiorazioni sono tutte cumulabili tra di loro).
La formula di calcolo della detrazione reale è: DT*(15.000*NF+80.000-RU)/(15.000*NF+80.000) dove NF è il numero dei figli a carico.
A seconda della scelta dei genitori, bisogna poi prendere l’intero importo della detrazione o la sua metà (vedi).
Per chi ha un figlio solo per una parte dell’anno (per nascita o decesso avvenuto nel corso dell’anno), la detrazione d’imposta Irpef non spetta per intero, ma va riproporzionata secondo il periodo per cui si ha avuto il figlio nell’anno (espresso in mesi interi).
Ciò vale anche per la detrazione aggiuntiva per i figli minori di 3 anni, mentre non vale per la detrazione aggiuntiva per le famiglie numerose che viene comunque data per tutto l’anno.
Ricordiamo che se il figlio supera nel corso dell’anno il reddito di 2.840,51 euro, non è più a carico per l’intero anno.
Se il primo figlio è privo di un genitore (per decesso o mancato riconoscimento e l’altro genitore non si è successivamente sposato), si possono applicare le detrazioni d’imposta Irpef per il coniuge invece di quelle per il figlio, se più favorevoli.
Per le famiglie con almeno 4 figli a carico è previsto inoltre il bonus famiglia di 1.200 euro che vengono corrisposti insieme alle detrazioni d’imposta Irpef, pur essendo legati ad una diversa normativa.
(Post aggiornato in seguito alle modifiche della normativa)
Calcolo delle detrazioni d’imposta (Irpef) per redditi di lavoro dipendente e assimilato
A questo reddito complessivo va sottratto il reddito dell’abitazione principale che si può ricavare dalla dichiarazione dei redditi.
A questo punto si ha il reddito utile per il calcolo delle detrazioni d’imposta Irpef per lavoro dipendente.
Esistono tre formule di calcolo, a seconda del reddito utile del lavoratore (che chiameremo RU):
- se ha un reddito inferiore a 8.000 euro annui, la detrazione d’imposta Irpef fissa è pari a 1.880 euro,
- se ha un reddito compreso tra 8.000 e 28.000 euro annui, la detrazione d’imposta Irpef è pari a
978+902*(28.000-RU)/20.000
- se ha un reddito compreso tra 28.000 e 55.000 euro annui, la detrazione d’imposta Irpef è pari a
978*(55.000-RU)/27.000
A questa cifra va aggiunto il bonus dei cosiddetti "80 euro" in busta paga del decreto "Renzi".
(Clicca qui per vedere a chi spetta il bonus Renzi dei cosiddetti "80 euro")
(Clicca qui per vedere come si calcola il bonus Renzi dei cosiddetti "80 euro")
Non spetta alcuna detrazione d’imposta Irpef per lavoro dipendente a chi ha un reddito superiore a 55.000 euro annui.
Per chi non lavora tutto l’anno, la detrazione d’imposta Irpef non spetta per intero, ma va riproporzionata secondo la durata dei contratti (espressa in giorni di calendario).
Comunque la detrazione effettivamente spettante per i redditi al di sotto degli 8.000 euro annui non può essere inferiore a 690 euro, elevati a 1.380 euro per i lavoratori con contratti a termine.
(Post modificato in seguito all'aggiornamento della normativa)
martedì 5 ottobre 2010
La malattia dei collaboratori e assimilati
- non devono essere titolari di pensione,
- non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- non devono avere redditi superiori a 64.054,90 euro (anno 2010).
I certificati medici di malattia vanno inviati all’Inps e al committente entro due giorni dall’inizio della malattia.
La domanda per il pagamento delle indennità va presentata direttamente all’Inps.
L’indennità Inps per malattia va da 10,10 a 20,20 euro giornalieri a seconda del numero di mesi in cui ci sono stati versamenti contributivi all’Inps nei 12 mesi precedenti la malattia (minimo 3 mesi, altrimenti l’indennità Inps per malattia non spetta) e viene corrisposta per un massimo di 61 giorni l’anno.
L’indennità Inps per malattia è raddoppiata in caso di ricovero ospedaliero (per un massimo di 180 giorni l’anno).
Il collaboratore è tenuto al rispetto delle fasce orarie di reperibilità per le visite di controllo.
L’integrazione all’indennità Inps per malattia da parte del datore
Nei casi in cui l’Inps non corrisponde l’indennità, l’azienda provvede direttamente al pagamento sulla busta paga di quanto previsto dal contratto collettivo che si applica in quell’azienda.
Negli altri casi, l’Inps fornisce già una parte di retribuzione al lavoratore e quindi l’azienda deve integrare quanto già dato dall’Inps, secondo quanto previsto dal contratto collettivo.
A volte la retribuzione per malattia appare più bassa di quanto previsto dai contratti collettivi, questo può dipendere dai seguenti fattori:
- la retribuzione per malattia è priva della parte di retribuzione detta “variabile” e connessa all’effettiva prestazione lavorativa (ad esempio straordinari, indennità per lavoro notturno, a turni ecc.);
- l’indennità Inps non è soggetta a trattenute contributive e quindi la retribuzione prevista dal contratto collettivo viene garantita dalla somma di quanto erogato dall’azienda, dall’Inps e dal risparmio contributivo realizzato (questo concetto viene detto “lordizzazione”);
- il contratto collettivo può non prevedere alcuna integrazione per il periodo di carenza nelle malattie di breve durata (solitamente inferiori a 7 giorni).
L’indennità Inps per la malattia: calcolo dell’importo
Più nello specifico la percentuale è la seguente:
- 0% per i primi tre giorni di malattia (è la cosiddetta carenza Inps)
- 50% dal quarto al ventesimo giorno di malattia
- 66,67% oltre il ventesimo giorno di malattia
La percentuale è dell’80% dal quarto giorno in poi per i dipendenti da pubblici esercizi.
L’indennità viene ridotta ai 2/5 in caso di ricovero ospedaliero.
E’ importante tenere presente che la retribuzione media giornaliera considerata dall’Inps comprende anche una quota per le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) e quindi è più alta della retribuzione normale.
Non tutte le giornate sono utili ai fini del calcolo dell’indennità Inps per malattia ma vanno escluse le seguenti:
- le festività che cadono di domenica per gli impiegati;
- le domeniche e le festività per gli operai.
Tutte le altre giornate sono utili per il calcolo dell’indennità Inps anche se sono giornate non lavorative (ad esempio il sabato per chi lavora dal lunedì al venerdì).
L’Inps indennizza però un massimo di 180 giorni di malattia all’anno.
Il pagamento dell’indennità Inps per malattia è anticipato dall’azienda al lavoratore per conto dell’Inps e quindi figura sulla busta paga del lavoratore.
mercoledì 20 gennaio 2010
Il modello di richiesta delle detrazioni d’imposta (Irpef)
Le detrazioni d’imposta vanno richieste ogni anno al proprio datore di lavoro ad inizio anno, compilando l’apposito modulo fornito dall’azienda.
In caso di più rapporti di lavoro nel corso dell’anno, va compilato un modulo per ogni rapporto di lavoro, indicando anche il reddito percepito dai precedenti rapporti di lavoro.
Se il lavoratore ha anche altre fonti di reddito, conviene indicare sul modulo anche l’importo presuntivo di questi redditi.
Quando la situazione familiare varia durante l’anno occorre compilare un nuovo modulo per segnalare la variazione.
Se il modulo non viene presentato, il datore di lavoro considera valido quello precedente con il rischio di vedersi calcolare un'imposta diversa da quella dovuta.
Calcolo delle detrazioni d’imposta (Irpef) per coniuge a carico
A questo reddito complessivo va sottratto il reddito dell’abitazione principale che si può ricavare dalla dichiarazione dei redditi.
A questo punto si ha il reddito utile per il calcolo delle detrazioni d’imposta Irpef per coniuge a carico.
Esistono tre formule di calcolo, a seconda del reddito utile del lavoratore (che chiameremo RU):
- se ha un reddito inferiore a 15.000 euro annui, la detrazione d’imposta Irpef è pari a
800-(110*RU/15.000),
- se ha un reddito compreso tra 15.000 e 40.000 euro annui, la detrazione d’imposta Irpef fissa è pari a 690 euro
- se ha un reddito compreso tra 40.000 e 80.000 euro annui, la detrazione d’imposta Irpef è pari a
690*(80.000-RU)/40.000
Non spetta alcuna detrazione d’imposta Irpef per coniuge a carico a chi ha un reddito superiore a 80.000 euro annui, mentre per i redditi compresi tra 29.000 e 35.200 euro compete una detrazione aggiuntiva di pochi euro.
Per chi è sposato solo per una parte dell’anno (per matrimonio o separazione avvenuta nel corso dell’anno), la detrazione d’imposta Irpef non spetta per intero, ma va riproporzionata secondo il periodo trascorso da coniugi nell’anno (espresso in mesi interi).
Ricordiamo che se il coniuge supera nel corso dell’anno il reddito di 2.840,51 euro, non è più a carico per l’intero anno.
mercoledì 13 gennaio 2010
Sciopero e tredicesima mensilità
Viene quindi applicata alla tredicesima mensilità una trattenuta proporzionata alle ore di assenza per sciopero.
Maternità e tredicesima mensilità
1) Congedo di maternità o paternità (la vecchia astensione obbligatoria): in generale, la tredicesima mensilità non è influenzata dal congedo di maternità.
Quindi il lavoratore dipendente in congedo di maternità o paternità ha diritto all’intero importo della tredicesima mensilità a fine anno.
Il contratto collettivo (in pochi casi) può prevedere un trattamento diverso e, quindi, una trattenuta parziale della tredicesima mensilità.
- Congedo parentale (la vecchia astensione facoltativa): la tredicesima mensilità non spetta per i periodi di congedo parentale.
Vengono quindi trattenuti dalla tredicesima mensilità tanti dodicesimi quanti sono i mesi di assenza.
- Riposi giornalieri (il vecchio allattamento): la tredicesima mensilità non è influenzata dai riposi giornalieri.
Quindi il lavoratore dipendente che usufruisce di riposi giornalieri ha diritto all’intero importo della tredicesima mensilità.
- Malattia del figlio: la tredicesima mensilità non spetta per i periodi di assenza per malattia del figlio.
Viene quindi applicata alla tredicesima mensilità una trattenuta proporzionata ai giorni di assenza.
Infortunio e tredicesima mensilità
Quindi il lavoratore dipendente infortunato ha diritto all’intero importo della tredicesima mensilità a fine anno.
Il contratto collettivo (in pochi casi) può prevedere un trattamento diverso e, quindi, una piccola trattenuta, specialmente per i primi tre giorni di infortunio (carenza).
Malattia e tredicesima mensilità
Quindi il lavoratore dipendente in malattia ha diritto all’intero importo della tredicesima mensilità a fine anno.
Il contratto collettivo (in pochi casi) può prevedere un trattamento diverso e, quindi, una piccola trattenuta, specialmente per i primi tre giorni di malattia (carenza).
Ferie e tredicesima mensilità
Quindi il lavoratore dipendente in ferie ha diritto all’intero importo della tredicesima mensilità a fine anno.
Pagamento della tredicesima mensilità
Per i lavoratori che terminano il contratto di lavoro prima della fine dell’anno, la tredicesima mensilità viene pagata sull’ultima busta paga, insieme alle altre somme che vengono date al termine del rapporto di lavoro (ferie e permessi residui, eventuale quattordicesima mensilità).
Lavoratori precari, neoassunti, licenziati e tredicesima mensilità
I lavoratori con contratto di lavoro non dipendente (collaboratori a progetto o meno, collaboratori occasionali, amministratori, lavoratori autonomi, “partite iva”, associati in partecipazione, voucher, stagisti, tirocinanti e praticanti, lavoratori in nero ecc.) non hanno diritto alla tredicesima mensilità.
I lavoratori dipendenti (precari o meno) assunti o cessati nel corso dell’anno per qualunque motivo hanno diritto a percepire 1/12 di tredicesima mensilità lorda per ogni mese intero lavorato.
Ad esempio un lavoratore assunto il 1° luglio che lavora fino a fine anno ha diritto a 6/12 di tredicesima mensilità, un dodicesimo per ognuno dei 6 mesi lavorati.
E’ più complicato il calcolo dei mesi parzialmente lavorati.
Infatti in questo caso ogni contratto collettivo prevede norme di calcolo diverse per stabilire se il mese lavorato solo in parte dà diritto ad 1/12 di tredicesima mensilità o meno.
Una regola molto diffusa, ma non generale prevede il pagamento di 1/12 di tredicesima mensilità a tutti coloro che siano stati in azienda per almeno 15 giorni nel mese.
Il contratto collettivo può però stabilire una norma diversa da questa.
Calcolo della tredicesima mensilità netta (Inps e Irpef)
Alla tredicesima mensilità si applicano i contributi Inps come su tutte le altre mensilità, quindi non ci sono norme particolari in questo caso.
Gli altri contributi minori, invece possono essere trattenuti dalla tredicesima mensilità o meno a seconda delle specifiche normative dei vari enti.
Per quanto riguarda l’Irpef, la trattenuta effettuata è basata come sempre sul reddito complessivo del lavoratore nel corso dell’anno.
Tuttavia, mentre sulle mensilità normali tale trattenuta Irepf è ridotta dall’applicazione delle detrazioni d’imposta; sulla tredicesima mensilità non si applicano tali detrazioni e quindi la trattenuta Irpef è decisamente più rilevante.
E’ per questo che solitamente l’importo netto della tredicesima mensilità è più basso di quello di una mensilità normale.
Infine, sulla tredicesima mensilità non vengono trattenute l’addizionale regionale all’Irpef e l’addizionale comunale all’Irpef.
Calcolo della tredicesima mensilità lorda
Per i lavoratori dipendenti in servizio tutto l’anno (da gennaio a dicembre), la tredicesima mensilità è pari a una normale mensilità di retribuzione.
Attenzione però, stiamo parlando dello stipendio contrattuale, cioè quello che viene indicato nella parte alta della busta paga.
Vengono esclusi tutti quegli elementi e indennità che dipendono dal lavoro effettivamente svolto nel mese.
Quindi dal calcolo della tredicesima mensilità vengono escluse tutte le indennità per lavoro notturno, a turni e simili, le indennità di trasferta, di trasporto, di cassa, di mensa, i buoni pasto e simili, lo straordinario di ogni tipo.
Pertanto la retribuzione lorda per la tredicesima mensilità può essere più bassa di quella normale.
Stesse regole nel caso di lavoratori part-time.
E’ diverso invece il caso di lavoratori dipendenti assunti o licenziati nel corso dell’anno, così come il caso di lavoratori che si siano assentati dal lavoro durante l’anno. (vedi)
Il contratto collettivo può ovviamente stabilire norme diverse da quelle generali qui esposte.