mercoledì 13 gennaio 2010

Lavoratori precari, neoassunti, licenziati e tredicesima mensilità

I lavoratori dipendenti con rapporti di lavoro precario o atipico hanno comunque diritto alla tredicesima mensilità, secondo le regole descritte più avanti.
I lavoratori con contratto di lavoro non dipendente (collaboratori a progetto o meno, collaboratori occasionali, amministratori, lavoratori autonomi, “partite iva”, associati in partecipazione, voucher, stagisti, tirocinanti e praticanti, lavoratori in nero ecc.) non hanno diritto alla tredicesima mensilità.
I lavoratori dipendenti (precari o meno) assunti o cessati nel corso dell’anno per qualunque motivo hanno diritto a percepire 1/12 di tredicesima mensilità lorda per ogni mese intero lavorato.
Ad esempio un lavoratore assunto il 1° luglio che lavora fino a fine anno ha diritto a 6/12 di tredicesima mensilità, un dodicesimo per ognuno dei 6 mesi lavorati.
E’ più complicato il calcolo dei mesi parzialmente lavorati.
Infatti in questo caso ogni contratto collettivo prevede norme di calcolo diverse per stabilire se il mese lavorato solo in parte dà diritto ad 1/12 di tredicesima mensilità o meno.
Una regola molto diffusa, ma non generale prevede il pagamento di 1/12 di tredicesima mensilità a tutti coloro che siano stati in azienda per almeno 15 giorni nel mese.
Il contratto collettivo può però stabilire una norma diversa da questa.

11 commenti:

  1. Capito il meccanismo, ma una domanda.

    Se nel contratto è specificato che prendo XXX in 13 mensilità e poi la mia 13a mensilità è più bassa perché assunto a metà anno, alla fine di un anno lavorativo io dovrei prendere quanto pattuito nel contratto non meno perché il calcolo della tredicesima non parte dal 1° gennaio...

    Altrimenti il contratto che ci sta a fare se parte dal 1° gennaio successivo alla firma?

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  2. Il contratto parte dal giorno di assunzione e solo da quel giorno inizia a maturare il diritto alla tredicesima.
    Altrimenti un dipendente assunto il 31 dicembre avrebbe diritto alla tredicesima piena e non sarebbe equo nei confronti di chi ha lavorato tutto l'anno.

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  3. Non dico questo.

    Dico che se io sono assunto il 1° luglio per xxx lordi all'anno diviso in 13 mensilità, in questo modo io al 30 giugno dell'anno successivo ho preso 12 mensilità + 6/12 di tredicesima, quindi meno del contratto. O sbaglio?
    Io non ho chiesto che fosse diviso in 13 parti, io ho firmato per una cifra ad ogni anno lavorato e il mio anno lavorato non si chiude al 31 dicembre.
    Non capisco la logica o forse la capisco troppo bene :)

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  4. Da luglio a dicembre del primo anno maturano 6/12 di tredicesima che vengono pagati a dicembre del primo anno.
    Da gennaio a giugno dell'anno successivo maturano altri 6/12 di tredicesima che vengono pagati a dicembre di quell'anno, insieme al resto della tredicesima.
    Quindi con riferimento all'anno intero di contratto (luglio-giugno) maturano 12 mensilità + 6/12 di tredicesima + 6/12 di tredicesima per un totale di 13 mensilità.
    Quindi vengono maturate tutte le 13 mensilità previste dal contratto anche se il pagamento dei 6/12 di tredicesima del secondo anno è diferito a dicembre di quell'anno.

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  5. Ahhh, chiarissimo!

    Grazie mille per la chiarificazione!

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  6. io sarò licenziata il 17 dicembre di questo anno. ho lavorato tutto l'NNO. MI SAPETTA LA TREDICESIMA?

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  7. Sicuramente ti spettano 11/12 di tredicesima per i mesi da gennaio a novembre. Per il mese di dicembre occorre vedere sul contratto collettivo quali siano le specifiche norme di calcolo della tredicesima.

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  8. Io sono stato assunto il 14/6/2010 in una ditta di autotrasporti, con contratto part time a 22,5 ore settimanali, volevo sapere se mi spetta la tredicesima e quando viene data visto che nell'ultima busta paga non è stata data.
    Calcolando che sono in malattia da 3 mesi volevo sapere se mi spetta comunque oppure no.

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  9. La tredicesima le spetta, ma va proporzionata al minor periodo di lavoro durante l'anno e al minor orario settimanale di lavoro.
    La sua malattia, invece, non influisce sul calcolo della tredicesima mensilità.
    La data di erogazione dipende da quanto stabilito dai contratti collettivi; in generale viene pagata prima di Natale.

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  10. Assunzione 24 aprile licenziamento 20 settembre Pre no la tredicesima grazie

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  11. Hai diritto a percepire 1/12 di tredicesima mensilità lorda per ogni mese intero lavorato. Per i mesi parzialmente lavorati consulta il ccnl.

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