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martedì 5 ottobre 2010

La malattia dei collaboratori e assimilati

I collaboratori a progetto e i collaboratori coordinati e continuativi hanno diritto all’indennità di malattia da parte dell’Inps alle seguenti condizioni:
- non devono essere titolari di pensione,
- non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- non devono avere redditi superiori a 64.054,90 euro (anno 2010).
I certificati medici di malattia vanno inviati all’Inps e al committente entro due giorni dall’inizio della malattia.
La domanda per il pagamento delle indennità va presentata direttamente all’Inps.
L’indennità Inps per malattia va da 10,10 a 20,20 euro giornalieri a seconda del numero di mesi in cui ci sono stati versamenti contributivi all’Inps nei 12 mesi precedenti la malattia (minimo 3 mesi, altrimenti l’indennità Inps per malattia non spetta) e viene corrisposta per un massimo di 61 giorni l’anno.
L’indennità Inps per malattia è raddoppiata in caso di ricovero ospedaliero (per un massimo di 180 giorni l’anno).
Il collaboratore è tenuto al rispetto delle fasce orarie di reperibilità per le visite di controllo.

Ferie e malattia

In generale la malattia interrompe le ferie. Il lavoratore deve comunque tornare al lavoro alla data stabilita prima delle ferie (a meno che non sia ancora malato, ovviamente) e non può prolungare di sua iniziativa il periodo di assenza stabilito.
I giorni di ferie non usufruiti a causa della malattia rimangono disponibili per il dipendente in futuro.
Solitamente durante le ferie il lavoratore si trova in un domicilio diverso da quello abituale, quindi deve segnalare all’azienda e all’Inps l’indirizzo esatto a cui si trova per consentire il controllo (visita “fiscale”) e non incorrere nelle sanzioni per assenza alla visita di controllo.
E’ decisamente complicata la situazione di chi si ammala durante le ferie all’estero: infatti i certificati medici vanno tradotti in Italiano (nei paesi al di fuori dall’Unione Europea) e legalizzati secondo le procedure previste dal diritto internazionale (direttamente tramite l’istituzione sanitaria estera per i paesi dell’Unione Europea, oppure secondo la convenzione de L’Aja per gli stati extra Unione Europea che vi aderiscono o con una procedura più complessa per gli altri stati).
La documentazione va poi inviata all’ambasciata Italiana nello stato estero extracomunitario in cui ci si trova.
In difetto di tale procedura la malattia non viene riconosciuta.
E’ possibile, data la complicazione della procedura, non rispettare precisamente i termini per l’invio dei certificati.

Il certificato medico di malattia

Il medico compila il certificato Inps di malattia al momento della visita medica, indicando la diagnosi (cioè il tipo di malattia) e la prognosi (cioè la durata prevista della malattia).
E’ importante farsi visitare dal medico il giorno stesso in cui ci si ammala o, al massimo il giorno successivo, altrimenti possono scattare le sanzioni per ritardata certificazione.
Il medico dovrebbe inserire i dati del certificato sul sistema on-line dell’Inps che è in grado di acquisire il certificato di malattia e l’attestazione di malattia (cioè il certificato privo di diagnosi) che viene inviata al datore di lavoro. In tal caso il lavoratore non deve fare nient’altro.
Se questo non avviene, il lavoratore è tenuto ad inviare il certificato di malattia all’Inps (presentandolo presso una sede Inps o con raccomandata) e l’attestazione di malattia all’azienda entro due giorni dalla data del certificato medico.
Fanno eccezione i certificati di ricovero ospedaliero che possono essere trasmessi anche oltre i due giorni.