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lunedì 1 dicembre 2014

Calcolo delle detrazioni d’imposta (Irpef) per figli a carico

Per prima cosa occorre conoscere il reddito complessivo del lavoratore nell’anno che comprende tutti i redditi provenienti dai vari rapporti di lavoro avuti durante l’anno più eventuali altri redditi.
A questo reddito complessivo va sottratto il reddito dell’abitazione principale che si può ricavare dalla dichiarazione dei redditi.
A questo punto si ha il reddito utile per il calcolo delle detrazioni d’imposta Irpef per figli a carico che chiameremo RU.
Bisogna ora stabilire la detrazione teorica (DT) spettante. Tale detrazione teorica (DT) è pari a 950 euro per ogni figlio a carico che vanno aumentate di 270 euro se il figlio è minore di 3 anni, di 400 euro se il figlio è disabile (art. 3 L. 104/1992), di 200 euro se ci sono almeno 4 figli a carico del genitore (queste maggiorazioni sono tutte cumulabili tra di loro).
La formula di calcolo della detrazione reale è: DT*(15.000*NF+80.000-RU)/(15.000*NF+80.000) dove NF è il numero dei figli a carico.
A seconda della scelta dei genitori, bisogna poi prendere l’intero importo della detrazione o la sua metà (vedi).
Per chi ha un figlio solo per una parte dell’anno (per nascita o decesso avvenuto nel corso dell’anno), la detrazione d’imposta Irpef non spetta per intero, ma va riproporzionata secondo il periodo per cui si ha avuto il figlio nell’anno (espresso in mesi interi).
Ciò vale anche per la detrazione aggiuntiva per i figli minori di 3 anni, mentre non vale per la detrazione aggiuntiva per le famiglie numerose che viene comunque data per tutto l’anno.
Ricordiamo che se il figlio supera nel corso dell’anno il reddito di 2.840,51 euro, non è più a carico per l’intero anno.
Se il primo figlio è privo di un genitore (per decesso o mancato riconoscimento e l’altro genitore non si è successivamente sposato), si possono applicare le detrazioni d’imposta Irpef per il coniuge invece di quelle per il figlio, se più favorevoli.
Per le famiglie con almeno 4 figli a carico è previsto inoltre il bonus famiglia di 1.200 euro che vengono corrisposti insieme alle detrazioni d’imposta Irpef, pur essendo legati ad una diversa normativa.

(Post aggiornato in seguito alle modifiche della normativa)

martedì 5 ottobre 2010

La malattia dei figli

In caso di malattia di un figlio di età inferiore a 8 anni, i genitori lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro, in alternativa tra di loro.
Il diritto è riconosciuto senza limiti per i primi 3 anni di vita del figlio, mentre è limitato a 5 giorni all’anno per ogni genitore dopo tale età.
E’ necessario presentare all’azienda un certificato medico giustificativo dell’assenza che va comunque preavvisata.
Durante l’assenza per malattia del figlio non si ha diritto ad alcuna retribuzione, né da parte dell’azienda, né da parte dell’Inps.
Alcuni genitori quindi preferiscono usufruire di brevi periodi di congedo parentale, invece delle assenze previste per malattia del figlio.
Comunque durante le assenze per malattia del figlio è prevista la copertura contributiva da parte dell’Inps.

mercoledì 20 gennaio 2010

Suddivisione delle detrazioni d’imposta (Irpef) per figli a carico

Le detrazioni d’imposta Irpef per i figli a carico possono essere ripartite tra i due genitori in due soli modi: o metà della detrazione ad ogni genitore (50% a testa) o l’intera detrazione al solo genitore che ha il reddito più elevato (100% a chi ha il reddito più alto).
La scelta dipende, in primis, dall’accordo o meno tra i due genitori ed, in secondo luogo, dalla convenienza fiscale della scelta.
Se i genitori vanno d’accordo tra di loro (indipendentemente dal rapporto legale che c’è tra di loro), la scelta dipende unicamente dal maggiore o minore vantaggio fiscale, le detrazioni infatti diminuiscono al crescere del reddito e occorre effettuare il calcolo di quale delle due soluzioni sia più vantaggiosa.
Se i genitori non vanno d’accordo, la normativa fiscale sceglie per loro:
- se sono sposati o convivono: 50% a testa,
- se sono separati o divorziati ed il figlio è affidato esclusivamente ad un genitore: 100% al genitore affidatario,
- se sono separati o divorziati ed il figlio è affidato ad entrambi i genitori: 50% a testa.
In questi ultimi due casi, se il genitore che ne avrebbe diritto non può usufruirne perché ha un reddito troppo basso, le detrazioni vengono riconosciute per intero all’altro genitore che deve però riversare la quota di detrazione spettante al genitore che ne aveva diritto.

Detrazioni d’imposta (Irpef) e familiari a carico

Le detrazioni d’imposta Irpef vengono riconosciute per tre categorie di familiari: il coniuge, i figli e gli altri familiari indicati dalla normativa fiscale.
E’ importante sottolineare che un familiare è considerato “a carico” solo se non possiede alcun reddito oppure se questo è inferiore a 2.840,51 euro annui.
Al superamento di tale reddito, il familiare non è considerato più “a carico” e quindi vengono a mancare le detrazioni d’imposta Irpef relative a quel familiare.
Analizzando più nel dettaglio:
1) Il coniuge: non deve essere separato, né divorziato (incluso l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio) e non sono ammesse le convivenze senza matrimonio. In altre parole il diritto alla detrazione d’imposta Irpef per il coniuge spetta solo in conseguenza del matrimonio e fino all’eventuale separazione.
2) I figli: si considerano ai fini della detrazione d’imposta Irpef i figli naturali, adottati, affidati o affiliati. Quindi in questo caso non si parla del rapporto che intercorre tra i genitori, ma del semplice fatto che siano loro figli (naturalmente o in seguito ad un provvedimento del giudice).
Per il riconoscimento della detrazione d’imposta Irpef non è necessario che il figlio sia convivente con i genitori e non vi è alcun limite di età del figlio.
La detrazione d’imposta Irpef spetta ad entrambi i genitori che la potranno dividere secondo le regole fiscali (vedi).
3) Gli altri familiari: sono i genitori (e in loro mancanza i nonni), i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle.
E’ necessario in questi casi dimostrare la convivenza col parente o di provvedere effettivamente al suo mantenimento (ma non imposto dal giudice). Nella pratica difficilmente si ha diritto a tali detrazioni.