mercoledì 13 gennaio 2010

Maternità e tredicesima mensilità

E’ necessario distinguere tra loro i vari casi di assenza per maternità.
1) Congedo di maternità o paternità (la vecchia astensione obbligatoria): in generale, la tredicesima mensilità non è influenzata dal congedo di maternità.
Quindi il lavoratore dipendente in congedo di maternità o paternità ha diritto all’intero importo della tredicesima mensilità a fine anno.
Il contratto collettivo (in pochi casi) può prevedere un trattamento diverso e, quindi, una trattenuta parziale della tredicesima mensilità.
- Congedo parentale (la vecchia astensione facoltativa): la tredicesima mensilità non spetta per i periodi di congedo parentale.
Vengono quindi trattenuti dalla tredicesima mensilità tanti dodicesimi quanti sono i mesi di assenza.
- Riposi giornalieri (il vecchio allattamento): la tredicesima mensilità non è influenzata dai riposi giornalieri.
Quindi il lavoratore dipendente che usufruisce di riposi giornalieri ha diritto all’intero importo della tredicesima mensilità.
- Malattia del figlio: la tredicesima mensilità non spetta per i periodi di assenza per malattia del figlio.
Viene quindi applicata alla tredicesima mensilità una trattenuta proporzionata ai giorni di assenza.

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